UNIONI CIVILI: Sconti per il partner in par condicio (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Riforme. Gli effetti della legge varata dal Parlamento e l’intreccio con le disposizioni di Codice civile e Tuir
Sconti per il partner in par condicio

Sab. 14 – La legge che ha regolamentato l’istituto delle unioni civili ha un impatto di carattere finanziario sul bilancio dello Stato in quanto estende il diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare e il diritto alla pensione di reversibilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Più in particolare ci saranno effetti anche sul gettito dell’Irpef, in quanto si estende il diritto per la detrazione per coniuge a carico. Ciò comporta di riflesso un incremento degli adempimenti per i sostituti d’imposta che, in forza dell’articolo 23 del Dpr 600/1973, saranno chiamati a riconosce le detrazioni ai propri lavoratori parti di unioni civili.
La detrazione per il coniuge
L’articolo 1, comma 20 della legge sulle unioni civili dispone che, fatte salve le disposizioni del Codice civile non richiamate dalla legge e quelle sull’adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta il riconoscimento a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico previsto dall’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del Tuir a condizione che il congiunto abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro (comma 2 dell’articolo 12 del Tuir). Nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente il sostituto d’imposta dovrà quindi riconoscere la detrazione a condizione che il soggetto parte di unioni civili ne faccia richiesta, indichi le condizioni di spettanza e indichi il codice fiscale del soggetto per cui si usufruisce della detrazione.
Inoltre vanno considerate ulteriori disposizioni, sempre contenute nella legge, di impatto sul regime di tassazione delle somme erogate al lavoratore parte di un’unione civile.
Il Tfr
La prima, prevista dal comma 17, riguarda l’estensione, in caso di morte, del trattamento di fine rapporto (articolo 2120 del Codice civile) e dell’indennità di preavviso di cui all’articolo 2118 del Codice civile. Queste somme ora potranno essere devolute direttamente al convivente dello stesso sesso diversamente dal passato in cui (per queste fattispecie) il Tfr doveva essere devoluto ai parente entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado come previsto dall’articolo 2122 del Codice civile. L’applicazione dell’articolo 2120 a favore del convivente parte di un unione civile dovrebbe altresì comportare la devoluzione al coniuge dello stesso sesso della prestazioni in forma di capitale maturata presso forme pensionistiche complementari a cui aderiva il lavoratore defunto.
L’assegno di separazione
Un secondo effetto, previsto dal comma 25, riguarda l’applicazione della legge sul divorzio e in particolare dell’obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento. Ciò avrà l’effetto di rendere applicabili alle unioni civili l’articolo 10, comma 1, lettera c) del Tuir laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione. Inoltre nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir laddove si prevede che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il welfare aziendale
Un ulteriore effetto, che seppur non espressamente disciplinato dalla legge si ricava dalla lettura del comma 20, riguarda l’estensione al coniuge del lavoratore, parte di un unione civile, del regime di welfare aziendale previsto dall’articolo 51, comma 2, lettere f, f-bis e f-ter), del Tuir. Infatti, poiché queste norme richiamano i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, se ne deve dedurre la possibilità di estendere al convivente di una coppia di fatto, anche se non fiscalmente a carico, le agevolazioni in tema di servizi di istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria che in precedenza erano riservate al coniuge. Anche i conviventi dello stesso sesso del lavoratore potranno di conseguenza usufruire delle convenzioni stipulate dal datore di lavoro, a favore dei dipendenti o della generalità dei dipendenti, come case di cura, circoli sportivi o ricreativi.
Questi effetti non si applicano alla disciplina delle convivenze di fatto (istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali, quanto coppie omosessuali) disciplinate dalla medesima legge (commi dal 36 a 65). Alessandro Antonelli Alessandro Mengozzi

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