ITALIA OGGI
La novità nei decreti attuativi della legge Cirinnà sul tavolo del cdm
Unioni, divorzio per posta
Per sciogliere il vincolo basta la raccomandata
L’unione civile si potrà sciogliere anche con raccomandata. La possibilità che la fine del vincolo tra persone dello stesso sesso possa avvenire, oltre che in maniera congiunta tra le parti, anche su iniziativa di un solo componente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è stata inserita nell’ultima versione dei decreti attuativi della legge Cirinnà (legge n. 76/2016) pronti per l’approvazione definitiva in consiglio dei ministri.
Si tratta del dlgs con le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili e del decreto che adegua alla legge 76 le norme in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.
Nel primo provvedimento si chiarisce che i cittadini stranieri a cui nei paesi di origine è preclusa la possibilità di costituire unioni civili potranno costituirle in Italia. La legge Cirinnà, infatti, non limita l’accesso alle unioni tra persone dello stesso sesso a chi sia legato al nostro ordinamento da vincoli di cittadinanza e/o residenza. E non avrà valore il rifiuto da parte del paese di origine (connessi all’orientamento sessuale) di concedere il nulla osta all’unione.
I registri delle unioni civili saranno separati da quelli di matrimonio. Inoltre, l’unito/a civilmente che aggiunge al proprio cognome quello del partner non perderà il cognome d’origine. E non sarà necessario produrre alcuna modifica anagrafica. Come promesso dal ministro della giustizia Andrea Orlando, l’iter per l’attuazione definitiva della legge 76/2016 è stato velocissimo. Dopo l’entrata in vigore, il 29 luglio, del decreto-ponte con le prime istruzioni ai sindaci e dopo l’approvazione, in tempi record, dei formulari da utilizzare, anche la sistematizzazione definitiva della disciplina è ormai cosa fatta. E i decreti attuativi, approvati in via preliminare dal cdm il 4 ottobre scorso (si veda ItaliaOggi del 5/10/2016), dopo essere stati esaminati dalle commissioni parlamentari competenti, sono pronti per l’ok definitivo da parte del consiglio dei ministri.
Il dlgs con le norme di diritto internazionale privato prevede che ai matrimoni gay contratti all’estero si applichi la disciplina delle unioni civili disciplinate dalla legge Cirinnà, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti. Discorso diverso, invece, per le unioni costituite all’estero. In questo caso un’applicazione tout court della legge 76/2016 contrasterebbe con i princìpi del diritto internazionale privato fissati dalla legge n. 218/1995. Ragion per cui occorre operare un distinguo. Si applicherà la legge Cirinnà alle unioni «totalmente italiane» che siano state deliberatamente trasformate in «transnazionali» allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. Se invece l’unione è stata costituita all’estero da cittadini italiani abitualmente residenti fuori dai confini, non sarà ravvisabile alcun comportamento elusivo e quindi si applicheranno le norme della legge 218/1995.
I rapporti personali e patrimoniali tra le parti saranno regolati dalla legge dello stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti, il giudice potrà disporre l’applicazione delle legge dello stato in cui è prevalentemente localizzata la vita comune della coppia, ma le parti potranno sempre accordarsi per iscritto chiedendo che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello stato di cui almeno una di esse è cittadina o in cui almeno una di esse risiede. Francesco Cerisano