UNIONI CIVILI: Unioni, occhio ai conti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

I commercialisti come tecnici nominati in caso di scioglimento
Unioni, occhio ai conti
La consulenza anche per i nuovi rapporti

Commercialisti in campo per la determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazioni e divorzi tra coniugi. La consulenza tecnica al giudice potrà essere fornita anche in caso di scioglimento delle unioni civili, da pochi giorni regolamentate con la legge Cirinnà. Non solo. A particolari condizioni, la Ctu potrà assistere il tribunale pure in caso di cessazione della convivenza di fatto. Per verificare la capacità reddituale dei coniugi si parte sempre dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico-PF), ma non è escluso che, quando la documentazione e le dichiarazioni rese dalle parti non appaiono convincenti, il giudice possa richiedere ulteriori accertamenti: in questo caso potrà scendere in campo la Guardia di finanza, alla quale potrà essere delegato il compito di svolgere precise indagini patrimoniali sui soggetti in via di separazione.
Sono state emanate ieri le prime «Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari», messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. L’elemento centrale per il calcolo dell’assegno di mantenimento (al coniuge e/o ai figli) è infatti proprio la quantificazione della capacità reddituale dei soggetti coinvolti nel «conflitto familiare».
Motivo per cui il Cndcec ha messo a disposizione un vero e proprio vademecum che possa guidare i professionisti per lo svolgimento di tali incarichi. «Si tratta di un ruolo estremamente delicato», osserva Gerardo Longobardi, presidente nazionale dei commercialisti, «le competenze specifiche proprie della nostra categoria fanno del commercialista un consulente tecnico in grado di gestire la complessità della materia fiscale e le oggettive difficoltà dei giudici e degli avvocati nel decifrare la documentazione acquisita agli atti».
Le guidelines precisano che la dichiarazione dei redditi, dalla quale il consulente tecnico si trova necessariamente a partire, deve provenire dall’Agenzia delle entrate. I dichiarativi prodotti dalle parti, infatti, potrebbero essere incompleti o non veritieri, a causa per esempio della presentazione di una integrativa che ha variato il reddito effettivo. Oltre al modello Unico o 730, proseguono le linee guida, è necessario acquisire tutti i modelli 770 relativi al codice fiscale interrogato, al fine di incrociarli con i redditi dichiarati. Come pure dovrà essere interrogato il database del Registro imprese, per conoscere se il soggetto dispone di partecipazioni in società o cariche di amministratore. In aggiunta, oltre ai flussi reddituali evidenziati annualmente in dichiarazione, il commercialista dovrà appurare lo «stock» patrimoniale a disposizione del contribuente: si tratta cioè degli immobili, delle attività finanziarie detenute presto banche, intermediari di gestione, fiduciarie e assicurazioni, come pure dei beni mobili registrati quali auto, moto e imbarcazioni (anche queste iscritte in pubblici registri). Tutti elementi che, in caso di scarsa collaborazione da parte dei soggetti, il consulente tecnico potrà richiedere direttamente al giudice di acquisire o far acquisire. Naturalmente, come già chiarito dalla Cassazione, l’avvio di indagini patrimoniali per il tramite della polizia tributaria è sempre rimessa alla discrezionalità del magistrato. «Il professionista nominato deve necessariamente svolgere tali incarichi con professionalità e massima obiettività», sottolinea Maria Luisa Campise, consigliere Cndcec con delega alle funzioni giudiziarie, «cercando di ottenere la collaborazione dei legali e dei consulenti coinvolti e, soprattutto, facilitando per quanto possibile un accordo volontario tra le parti». Valerio Stroppa

Foto del profilo di Andrea Gentile

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